Tirocinio formativo
Amministrazione del personale
Arrivano dall’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 8 del 2018, le istruzioni operative per l’effettuazione delle ispezioni mirate al controllo della legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurriculari. I controlli dovranno essere effettuati in collaborazione con le Regioni e le eventuali irregolarità accertate, se gravi, potranno comportar la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, detta al proprio personale ispettivo le istruzioni per il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza, da svolgere in collaborazione con le Regioni, sul corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari. L’Ispettorato raccomanda ai propri ispettori l’effettuazione di una valutazione complessiva delle modalità di svolgimento del tirocinio che consenta di distinguere l’attività svolta dal tirocinante dall’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Conversione del rapporto
La violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, comporta la conversione di quest’ultimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nella circolare viene elencata una serie di fattispecie particolarmente gravi:
- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale ovvero in assenza di convenzione;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore per almeno il 50% a quelle indicate nel PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e reiterata di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
Ulteriori fattispecie sanzionabili
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, l’applicazione della maxisanzione.
E’ prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni che riguardano:
- i soggetti titolati alla promozione;
- le caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- la proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- la durata massima del tirocinio;
- il numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- il numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- la convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.
L’intimazione dovrà invece essere preceduta da un invito alla regolarizzazione in caso di:
- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.
Esclusioni
Dall’ambito di applicazione delle linee guida recentemente riformate in base alla disciplina europea restano esclusi:
- i tirocini curriculari;
- i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.