Le imprese che prima del 05.01.2013 erano già iscritte ed abilitate per meccanica/motoristica o per elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi fino al 04.01.2023 (termine prorogato con L.205 del 27.12.2017).
Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica di tali imprese abilitate solo all’esercizio dell’attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, devono frequentare (qualora non siano diversamente in possesso dei requisiti professionali sia per meccanica/motoristica che per elettrauto) un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione relativo all’abilitazione non posseduta. In mancanza di regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
In alternativa, l’impresa, che prima dell’entrata in vigore della L. 224/2012 era abilitata per meccanica/motoristica o per elettrauto, può regolarizzarsi attraverso le modalità precisate nella successiva circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013 (considerazioni sulla nuova L. 224/2012), presentando almeno 7 fatture per anno per tre anni negli ultimi cinque relative a prestazioni che il Ministero riconduce alla meccatronica (cioè prestazioni relative a sistemi complessi quali impianti d’iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche).
· La L. 224/2012 prevede inoltre la possibilità per la persona preposta alla gestione delle attività di meccanica-motoristica o di elettrauto che alla data del 05.01.2013 avesse già compiuto 55 anni (nata quindi entro il 04.01.1958) di proseguire tali attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Raggiunta tale età, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa che dovrà necessariamente cessare la propria attività, sempreché non dimostri il possesso dei requisiti professionali anche per l’abilitazione mancante.
· La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico di cui sopra, al paragrafo 7, consentiva l’avvio eccezionale dal 05.01.2013 in poi di imprese di autoriparazione anche con attività limitate a UNO SOLO dei due settori accorpati in quello della meccatronica, avvalendosi di un responsabile tecnico abilitato per la relativa sezione soppressa, con l'impegno ad estendere l'abilitazione del responsabile tecnico, e conseguentemente la propria attività, all’intero settore della meccatronica entro un congruo termine, successivo al completamento in ciascuna Regione della prima sessione dei corsi per l’attività di meccatronica, e comunque non oltre il 05.01.2023.
Entro tale termine le persone designate responsabile tecnico dal 05.01.2013 per meccanica/motoristica o per elettrauto, potranno ottenere l’abilitazione mancante per svolgere la sezione di meccatronica esclusivamente attraverso la frequentazione del sopracitato corso regionale di qualificazione professionale.
In mancanza di regolarizzazione, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
Dal 05.01.2023 non sarà più possibile avvalersi della disposizione prevista dal paragrafo 7 della circolare ministeriale dell’11.03.2013 e non si potrà più dimostrare il possesso dei requisiti professionali per le due sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto separatamente ma unicamente per la nuova sezione di meccatronica.